Riassunto del “Manuale di Diritto Privato” di A. Torrente P. Schlesinger

L’esame di Istituzioni di Diritto Privato o, come si suol dire “diritto privato”,è uno dei Pilastri del Settore Giuridico. Il diritto privato è considerato l’esame più difficile da sostenere a causa della vastità degli argomenti che ne costituiscono il programma.

Il diritto privato regola i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati, in relazione alla sfera patrimoniale ma anche personale e familiare.

Per facilitare lo studio del diritto privato ho riassunto il Manuale di Diritto Privato di Torrente – Schlesinger.

Il riassunto del Manuale di Diritto Privato conta appena 172 pagine.

La mia esperienza mi ha suggerito di mettere a punto un secondo riassunto del Manuale di Diritto Privato, che potrà servire per una rapida ripetizione.

In questo articolo vi offro un’anteprima dei riassunti

CAPITOLO I – L’ORDINAMENTO GIURIDICO

  • 1. L’ordinamento giuridico.

Ogni società, ogni aggregazione umana non può vivere senza un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra le persone che compongono l’aggregazione stessa e senza apparati che si incaricano di farle osservare. Non ogni forma di collaborazione umana dà, però, luogo ad una “collettività”. Questa qualifica deve essere riservata ai soli agglomerati di persone che costituiscono un gruppo organizzato. Per aversi un gruppo organizzato occorrono tre condizioni:

  1. a) che il coordinamento degli apporti individuali non sia lasciato al caso o alla buona volontà di ciascuno, ma venga disciplinato da regole di condotta;
  2. b) che queste regole non siano poste ed applicate in via transitoria o per una sola occasione, ma siano stabilite da appositi organi, o di competenza o organizzative;
  3. c) che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano effettivamente osservate. Il principio di effettività segna il limite entro il quale può ancora dirsi che un dato ordinamento disciplina un gruppo: se ad un certo momento l’organizzazione non è più in grado di funzionare e di far rispettare le norme che stanno alla sua base, deve concludersi o che la collettività si è sciolta, ovvero che alla sua vita presiede non più la precedente organizzazione, ma un nuovo sistema di regole. Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività e viene dunque regolato e diretto. Lo svolgimento della vita sociale costituisce l’ordinamento giuridico. L’ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto.

2. L’ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici.

Tra tutte le forme di collettività, importanza preminente assume la società politica: quella, cioè, rivolta alla soddisfazione non già di uno o dell’altro dei vari bisogni dei consociati, bensì di quello che tutti li precede condizionandone il conseguimento, e che consiste nell’assicurare i presupposti necessari affinché le varie attività promosse dai bisogni stessi possano svolgersi in modo ordinato e pacifico. L’organizzazione politica, proprio per poter assolvere il suo difficile compito istituzionale, finisce necessariamente per assumere sempre una struttura particolarmente articolata, che le consente di dedicarsi alla realizzazione dei molteplici altri scopi che, volta a volta, vengono ritenuti di utilità generale. Oggi è centrale la nozione di Stato, che si identifica con una certa comunità di individui, stanziata in un certo territorio, sul quale si dispiega la sovranità dello Stato, ed organizzata in base ad un certo sistema di regole, ossia un ordinamento giuridico. Un ordinamento giuridico si dice originario quando superiorem non recognoscit, ossia quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione: tale è il caso, oltre che dei singoli Stati, delle organizzazioni internazionali, della Chiesa cattolica, dell’Unione europea.

3. Gli ordinamenti sovranazionali. L’Unione Europea.

Sotto altro profilo, interessa la teoria dell’ordinamento giuridico anche la partecipazione dell’Italia alla comunità internazionale, soprattutto alla luce dell’assetto dei rapporti internazionali succeduto alla seconda guerra mondiale e all’entrata in vigore della Costituzione, ispirato ad una più intensa collaborazione fra gli Stati per il mantenimento della pace e la diffusione dello sviluppo economico. Il diritto internazionale, come insieme di regole che disciplinano i rapporti fra gli Stati è un diritto che ha fonte essenzialmente consuetudinaria, vale a dire trae origine dalla prassi delle relazione tra gli Stati, o pattizia, ossia nasce da appositi accordi di carattere bilaterale o plurilaterale che ciascuno Stato stringe con altri e che si impegna a rispettare. Attraverso il richiamo operato dall’art. 10 Cost. anche le norme di diritto internazionale consuetudinario fanno parte dell’ordinamento giuridico dello Stato. Il principio affermato dalla norma citata è di particolare importanza, in quanto rende ammissibile la sottoposizione dello Stato alle regole di un’organizzazione sovranazionale, le cui norme e provvedimenti si possono imporre alla volontà degli organi dello Stato stesso, con una conseguente limitazione della “sovranità” dello Stato.

4. La norma giuridica.

L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata della comunità. Ciascuna di queste regole si chiama norma; e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il “diritto”, in senso oggettivo, di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica. La giuridicità di una norma non è la conseguenza di qualche carattere peculiare inerente al suo contenuto, a quanto, cioè, con essa si dispone, ma dipende dal fatto che vada considerata, in base a criteri fissati da ciascun ordinamento, dotato di “autorità”, in quanto inserita nel sistema giuridico che contribuisce pure essa stessa a formare. La regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività, cosicché anche quando disciplina l’azione del singolo essa si presenta come “eteronoma”, cioè imposta da altri, dall’ordinamento nel suo complesso.

I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “fonti”. Di solito la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate ad entrare a far parte dell’ordinamento e viene consacrata in un documento normativo. In tal caso occorre non confondere la formulazione concreta dell’atto di esercizio del potere normativo, ossia il testo, nel caso di una disposizione normativa scritta, con il “precetto” di quel testo; l’individuazione del significato del testo normativo, e dunque del precetto, della regola, è il risultato di un’operazione di interpretazione del testo medesimo. Non bisogna neppure confondere il concetto di “norma giuridica” con quello di “legge”. Per un verso, infatti, la legge è un “atto” normativo scritto, che nel nostro ordinamento è elaborato da organo a ciò competenti secondo le procedure stabilite dalla Costituzione che contiene norme giuridiche, e che quindi sta con queste in rapporto da contenente a contenuto; per altro verso, accanto a norme aventi “forza di legge” ogni ordinamento conosce tantissime altre norme giuridiche frutto di altri atti normativi; per altro verso ancora, una medesima legge può contenere moltissime norme, ma una norma può anche risultare soltanto dal “combinato disposto” di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può regolare anche un solo aspetto di un problema più complesso.

Come ho scritto prima questa è solo un’anteprima dei riassunti del Manuale di Diritto Privato. Se vi occorrono i riassunti completi telefonate al nr. 347 77 18 056, vi risponderà il prof. Giovanni Tanese oppure compilate il seguente form di contatto:

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