Riassunto del manuale ” Lezioni di Procedura Penale “
di Gilberto Lozzi
ultima edizione
seguono alcune pagine dimostrative del riassunto procedura penale di Lozzi
1. I soggetti del Processo: il Giudice
Nel nostro ordinamento, si deve, anzitutto, distinguere tra:
- giudici ordinari: il giudice di pace, il tribunale, la Corte d’assise;
- giudici speciali: es. il tribunale militare.
Altra distinzione è quella tra:
- giudici monocratici: vi rientrano il giudice di pace, il tribunale in composizione monocratica e il giudice dell’udienza preliminare;
- giudici collegiali: vi rientrano il tribunale in composizione collegiale, la Corte d’assise, la Corte d’appello, la Corte d’assise d’appello, la Corte di
I giudici si dividono anche, in base al parametro del modo in cui arrivano a costituire il collegio, in:
– professionali;
- onorari: giudici non togati che vengono nominati attraverso un concorso per titoli. Non hanno uno stipendio ma sono retribuiti a sentenza (es. il giudice di pace);
popolari: sono presenti in Corte d’assise e Corte d’assise d’appello. Essi non vanno confusi con i giurati.
Nel nostro ordinamento non esiste né può esistere l’istituto della giuria, la quale non deve motivare le sue decisioni, ragion per cui la giuria contrasterebbe con l’art. 111,6 Cost., secondo cui “tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati”.
Attraverso i giudici popolari si concreta la partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia.
Ultima distinzione è quella tra giudici:
– di merito;
– di legittimità: es. la Cassazione non ha potere di procedere all’istruzione probatoria; non effettua una ricostruzione del fatto ma esamina gli atti per verificare se il fatto dedotto in giudizio corrisponde alle attività del giudice di merito.
Spesso si dice che la Cassazione è giudice di diritto e che quello ordinario è
giudice di fatto. Non è accettabile questa distinzione poiché la distinzione tra fatto e diritto non è
concettualmente ammissibile.
Non è possibile dividere il fatto dal diritto, c’è sempre
una commistione tra i due concetti, perché noi guardiamo al fatto nell’ottica del diritto e interpretiamo la norma guardando al fatto.
Es. estinzione dell’usufrutto: l’usufrutto non può essere illimitato: deve esserci un momento determinato in cui l’usufrutto deve estinguersi.
La Corte d’assise è formata da giudici togati e giudici laici. Al suo interno c’è un magistrato di Corte
d’appello che la presiede, un magistrato di tribunale e 6 giudici popolari.
La Corte d’assise d’appello è invece presieduta da un magistrato di Corte d’appello affiancato da un
magistrato di Corte d’appello e da 6 giudici popolari…
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Le situazioni di incompatibilità
L’art. 34 c.p.p. prevede situazioni di incompatibilità a esercitare la funzione di giudice determinata da atti compiuti nel procedimento penale.
L’incompatibilità deriva in queste situazioni dal fatto che quella
connotazione di imparzialità e di totale indipendenza psicologica che il giudice deve sempre avere è qui intaccata da precedenti attività da lui compiute.
Accanto a detta incompatibilità ve ne è una seconda, art. 35 c.p.p., conseguente a qualità della persona a cui è richiesto l’esercizio della funzione di giudice. Tale forma di incompatibilità è delineata dalle seguenti
disposizioni di legge:
a. non possono esercitare funzioni nello stesso procedimento magistrati che siano tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado;
b. i magistrati i quali abbiano tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa Corte o dello steso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
Inoltre non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali ordinari i parenti e gli affini sino alquarto grado incluso;
c. i magistrati giudicanti e requirenti delle corti d’appello e dei tribunali ordinari non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado o gli affini fino al primo grado
sono scritti negli albi professionali di avvocato né ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi predetti esercitano abitualmente la professione di avvocato.
Vi è infine una terza forma di incompatibilità ad esercitare le funzioni giudiziarie, art. 36 c.p.p., la quale discende dal rapporto del giudice con l’oggetto del processo o con le parti o i difensori del processo stesso.
Tale forma di incompatibilità è delineata nelle norme che disciplinano il dovere di astensione del giudice e il potere delle parti di ricusare il giudice stesso… continua
Come già scritto queste sono alcune delle 187 pagine che compongono il riassunto completo di Procedura Penale di G. Liozzi.
Tra gli altri riassunti di procedura civile ho il Tonini, Dalia ed altri
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