La Declaratio di Papa Benedetto XVI

Leggendo con attenzione i lavori del dr. Andrea Cionci — giornalista, storico dell’arte e saggista che da anni conduce una ricerca sistematica e documentata sulla Declaratio dell’11 febbraio 2013 — sono giunto alla ferma convinzione che Papa Benedetto XVI non abbia mai abdicato né rinunciato al Papato in senso canonicamente valido.

Il dr. Cionci, nei suoi studi suffragati dal contributo di latinisti, storici della Chiesa, magistrati, canonisti, giuristi e filosofi di chiara fama, dimostra che con le sue presunte “dimissioni” Benedetto XVI non ha mai posto in essere un atto abdicativo conforme al can. 332 §2. Secondo la tesi di Cionci, il Papa — costretto a togliersi di mezzo da pressioni internazionali e dalla cosiddetta “Mafia di San Gallo” — avrebbe seguito le orme del suo Signore, offrendosi liberamente alla propria detronizzazione e lasciandosi collocare in una condizione di sede totalmente impedita (cann. 412 e 335), resa possibile dalla convocazione di un conclave che l’autore ritiene illegittimo.

Cionci sottolinea come questa situazione canonica abbia di fatto protetto Benedetto XVI, facendolo rimanere — secondo l’analisi canonistica proposta — l’unico papa legittimo fino alla morte, e rendendo contestualmente Jorge Mario Bergoglio antipapa fin dall’inizio del suo pontificato.

Il ragionamento giuridico su cui si fonda la tesi di Cionci è il seguente: nessun papa può essere legalmente eletto mentre il predecessore non è regolarmente abdicatario, bensì impedito. La Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, agli artt. 76 e 77, stabilisce che se la vacanza della Sede per rinuncia del Pontefice non è avvenuta a norma del can. 332 §2 — il quale richiede espressamente la rinuncia al munus petrino — l’elezione è nulla e invalida, e l’eletto non acquista alcun diritto.

Il punto centrale dell’analisi di Cionci è proprio questo: nella sua Declaratio, Benedetto XVI non ha mai rinunciato al munus petrino, ma ha soltanto anticipato una futura rinuncia al ministerium — peraltro mai ratificata — e tale distinzione, tutt’altro che formale, è secondo l’autore l’indizio più chiaro di una situazione di sede impedita deliberatamente costruita.

Ne consegue, nella lettura proposta da Cionci, che la linea successoria petrina sia interrotta e che la Chiesa si trovi in uno stato di sede vacante non dichiarata, con tutto ciò che ne deriva sul piano della legittimità degli atti magisteriali e disciplinari compiuti da chi non era, a suo avviso, munito del munus petrino. Pertanto — conclude Cionci — i Cardinali di nomina pre-2013 dovrebbero intervenire per riconoscere la sede impedita di Benedetto XVI, dichiararne la morte avvenuta il 31 dicembre 2022 e procedere alla convocazione di un nuovo conclave legittimo.

Questi studi meritano, a mio avviso, seria attenzione da parte degli studiosi di diritto canonico e di tutti i fedeli che tengono alla continuità e alla legittimità dell’istituzione petrina.

Approfondimenti: Che cos’è il Munus Petrinum


Riferimenti bibliografici

Per approfondire le tesi esposte in questo articolo si rimanda direttamente ai lavori del dr. Andrea Cionci:

— A. Cionci, Codice Ratzinger, ByoBlu Edizioni, Milano 2022, 340 pp. Il volume raccoglie oltre due anni di indagini e centinaia di articoli, ed è stato accolto come bestseller nelle classifiche di Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Mondadori e Rizzoli.

— I numerosi articoli pubblicati dall’autore su Libero Quotidiano e sulla piattaforma ByoBlu, consultabili online, in cui la tesi della sede impedita viene sviluppata con analisi canonistiche, linguistiche e storiche.

Il dr. Cionci è stato insignito del Premio Internazionale Cartagine 2023 (Campidoglio, luglio 2023) e del Premio Mameli 2023 per la Saggistica, entrambi connessi a questa ricerca.

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