Riassunto Compendio Dir. Processuale Penale Conso

Riassunto del manuale ” Compendio Diritto Processuale Penale ” di Conso, Grevi e Bargis

ultima edizione ( 11 )

Seguono alcune pagine dimostrative del riassunto Compendio di Diritto Processuale Penale di Conso

 

1.      PROFILI ORDINAMENTALI

Importante è la distinzione tra giudici ordinari, giudici speciali e giudici straordinari. La Cost. vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, mentre ammette l’istituzione di giudici specializzati (ad es. il tribunale dei minorenni) in ragione dello specifico oggetto della loro giurisdizione. Sono esclusi dal divieto solo 2 giudici speciali:

  1. I tribunali militari, riguardo ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate;
  2. La Corte Costituzionale, nella particolare composizione che risulta dall’art. 7 Cost., riguardo alle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

La categoria dei giudici ordinari comprende:

  1. Giudice di pace: onorario e monocratico;
  2. Giudice per le indagini preliminari: monocratico;
  3. Giudice dell’udienza preliminare: monocratico. Con riguardo ad esso, per evitare condizionamenti derivanti dalle attività compiute nel corso delle indagini preliminari, è previsto che debba essere diverso da quello che ha svolto le funzioni di gip. Al fine di assicurare un’elevata qualificazione professionale dei gup e l’intento di creare le premesse per la loro terzietà, è stata fissata la regola della temporaneità delle funzioni. Qualora dopo 6 anni sia in corso il compimento di un atto,

 

l’esercizio delle funzioni viene prorogato sino al compimento dell’atto in questione; al di fuori di quest’ipotesi, tali disposizioni possono essere derogate solo “per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio”;

  1. Tribunale ordinario: a seconda della gravità del reato, esso giudica in composizione monocratica o collegiale;
  2. Corte d’assise: giudice collegiale composto da 8 magistrati, di cui 2 togati e 6 laici;
  3. Corte d’appello: collegiale, composta da 3 magistrati;
  4. Corte d’assise d’appello: collegiale;
  5. Magistrato di sorveglianza: monocratico;
  6. Tribunale di sorveglianza: collegiale, composto da 4 membri, di cui 2 togati e 2 laici;
  7. Corte di cassazione: divisa in 7 sezioni, ciascuna delle quali giudica con 5 componenti.

1.      QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Il  giudice  penale  deve  risolvere  ogni  questione  che  si  ponga  come  antecedente  logico-­‐giuridico  della decisione di cui è investito, attraverso una pronuncia incidentale che può avere natura civile, amministrativa o penale, la quale ha rilevanza solo all’interno del procedimento in cui è inserita (cognitio incidenter tantum).

A tale regola sono state previste delle eccezioni che possono essere suddivise in 2 categorie:

  1. Da un lato vi sono quelle disposizioni che, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, devolvono la relativa risoluzione al giudice civile;
  2. Dall’altro vi sono invece quelle che, occupandosi specificamente delle questioni da cui dipende la decisione definitiva, disciplinano i presupposti e il modo dell’eventuale sospensione.

Tutto ciò vale particolarmente per le questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia o di cittadinanza: in questi casi il giudice può sospendere il processo quando ricorrono 3 condizioni:

  1. Deve effettivamente sussistere un rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza e la decisione del giudizio penale;
  2. La questione pregiudiziale deve essere seria;
  3. Deve essere già stata proposta l’azione a norma delle leggi civili. Se manca una di tali condizioni il giudice deve decidere in via

Nel caso di sospensione, il giudice pronuncia ordinanza impugnabile in cassazione. Durante la sospensione possono essere compiuti solo gli atti urgenti, purché non riguardanti la questione che ha determinato la sospensione. Alla sentenza irrevocabile intervenuta in sede extrapenale è riconosciuta efficacia di giudicato. La seconda ipotesi di sospensione del processo penale a causa di una questione pregiudiziale è quella prevista dall’art. 479 quando la controversia da risolvere verte su una qualsiasi altra questione di competenza del giudice amministrativo o civile; sospensione questa che può essere disposta solo nel corso del dibattimento. Suoi requisiti sono:

  1. La risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull’esistenza del reato;
  2. La controversia deve essere di particolare complessità;
  3. Deve essere già in corso il relativo procedimento davanti al giudice civile

La sospensione del dibattimento è disposta con ordinanza impugnabile in cassazione ed è escluso che l’impugnazione abbia effetto sospensivo.

Il giudice può revocare, anche d’ufficio, l’ordinanza di sospensione quando il giudizio civile o amministrativo non sia concluso entro 1 anno; la sentenza extrapenale non ha efficacia vincolante, entrando solo a far parte del materiale probatorio destinato a costituire la base per la formazione del libero convincimento del giudice.

Infine, i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera o del Senato e del Presidente del Consiglio sono sospesi dalla data di assunzione sino alla cessazione della carica o della funzione, anche se relativi a fatti antecedenti l’assunzione della carica o funzione.

Queste sono solo alcune delle 300 pagine che compongono il riassunto completo di Compendio di Diritto Processuale Penale di Conso.

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