Riassunto manuale di Bessone

Riassunto del manuale ” Istituzioni di Diritto Privato ” a cura di M. Bessone

ultima edizione

 

Il diritto privato e l’ordinamento giuridico

Mario Bessone nel suo manuale afferma giustamente che il diritto privato costituisce il mezzo più evoluto di organizzazione sociale. Esso garantisce il rispetto delle regole.

 

Il diritto privato nel sistema generale dell’ordinamento

Il testo normativo più importante che concerne i rapporti privati è il codice civile: un complesso organico ed unitario di disposizioni attinenti un ampio settore dell’ordinamento giuridico. Fanno parte del nostro ordinamento altri quattro codici: codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale e il codice dalla navigazione.

Il c.c. disciplina  gran parte dei rapporti di diritto privato, quelli civili ma anche quelli commerciale e produttivi. Il sistema codificato nasce dal desiderio di strutturare normativamente i diritti soggettivi, di disciplinare i modi di acquisto, di estinzione, di trasmissione di tali diritti, nonché le modalità della loro specifica tutela.

Validità attuale del codice civile del 1942

Molto complesso è il giudizio sulla validità attuale del codice civile. Nonostante una valutazione generalmente lusinghiera e favorevole del suo mantenimento, non si arresta il fenomeno per il quale le leggi speciali successivamente emanate finiscono per insidiare la posizione di centralità nell’ordinamento del codice.

Se il codice del ’42 può essere considerato ancora utile, ciò si deve anche al concorso di due importanti fattori:  da un lato la riforma del diritto di famiglia del 1975, dall’altro la rilettura a cui il codice ha dovuto sottoporsi alla luce dei nuovi principi affermati dalla Costituzione del ’48.

L’efficacia delle norme giuridiche

La norma che tutela determinati interessi mediante la previsione di una fattispecie ha valore in linea di massima soltanto per i fatti che accadono dopo la sua entrata in vigore. L’art. 11 delle preleggi sancisce espressamente che “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Il principio dell’irretroattività della legge è particolarmente significativo per i rapporti di diritto privato in quanto le persone devono poter conoscere preventivamente le conseguenze giuridiche del loro operare.

Vi sono però dei casi in cui la legge ha valore per fatti già accaduti, ciò avviene ad esempio quando preveda indennizzi a favore delle vittime di una calamità naturale. Il lasso di tempo che normalmente intercorre tra il giorno della pubblicazione e quello dell’entrata in vigore costituisce la vacatio legis.

La sua funzione è quella di dare ai destinatari delle norme il tempo necessario per poter valutare le conseguenze del proprio agire. A tale riguardo va ricordato che non può essere invocata la mancata conoscenza della legge per sottrarsi ai suoi effetti.

Quando lo stesso rapporto vieni disciplinato diversamente da due leggi, la nuova legge abroga quella precedente o dichiarandolo espressamente (abrogazione espressa) o per incompatibilità (abrogazione tacita).

L’irretroattività della legge costituisce un principio di salvaguardia dei diritti quesiti, diritti accertati con sentenza passata in giudicato oppure riconosciuti o concessi in conformità della vecchia legge da un atto della pubblica amministrazione. Alcune volte la stessa legge può prevedere disposizioni transitorie per meglio regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova legge. Se in pendenza di un giudizio si verifica una successione di leggi, il giudice deve applicare la legge che regola il rapporto controverso al momento della decisione. La legge può perdere efficacia in conseguenza di referendum popolare o se dichiarata incostituzionale.

Situazioni soggettive e rapporti giuridici. Fatti atti e negozi giuridici

Le norme giuridiche sono destinate agli uomini per regolarne la vita di relazione. Ogni uomo quindi è assoggettato al diritto e allo stesso tempo beneficiario di esso. In tal senso ciascun individuo viene definito soggetto di diritto, per significare che è portatore di interessi tutelati. Soggetto e persona nel linguaggio giuridico sono quasi sinonimi, nel senso che individuano il destinatario delle norme giuridiche. Si può intendere il soggetto come il destinatario delle norme e la persona come il soggetto che si relaziona con gli altri soggetti assumendo il ruolo di proprietario, creditore, debitore, genitore e così via.

In ciascun ruolo il soggetto è titolare di specifici diritti ed obblighi. Ogni soggetto può essere rappresentato poi da un altro soggetto. La rappresentanza è volontaria o legale a seconda che derivi da un atto dell’interessato o dalla legge.

L’ordinamento giuridico riconosce la soggettività non soltanto all’uomo individualmente, ma anche ad organizzazioni di uomini, di qui la distinzione tra persona fisica (uomo singolo) e persona giuridica (organizzazioni sociali). Una specifica tutela della persona fisica è quella che si realizza attraverso la configurazione di rapporti giuridici familiari.

La famiglia è un’istituzione sociale che viene regolamentata attraverso il riconoscimento di diritti di ciascuno dei suoi membri rispetto agli altri in ragione della naturale posizione generazionale di ognuno. Il rapporto coniugale si instaura con il matrimonio e i doveri e i diritti dei genitori nei confronti dei figli sussistono sia nelle ipotesi di figli legittimi che di figli naturali o ancora adottivi. Si è osservato che l’ordinamento giuridico tende a tutelare gli interessi delle persone. L’interesse normativamente tutelato pone l’interessato in una situazione di vantaggio nei confronti di chi risulta in una situazione di svantaggio.

Queste prendono il nome di situazioni giuridiche soggettive. Le situazioni che esprimono una posizione di vantaggio si dicono attive ( diritti soggettivi, poteri, facoltà), le situazioni che invece esprimono una posizione di svantaggio si dicono passive (obbligo, onere, soggezione).

La prova e la pubblicità dei fatti giuridici

Chi intende far valere un diritto ha l’onere di provare il fatto da cui quel diritto deriva. In conseguenza dell’onere della prova, il momento della prova è fondamentale per l’esercizio di un diritto. Ciò spiega perché l’ordinamento preveda una serie di norme per stabilire quali siano i mezzi idonei di prova:  prove documentali (scrittura privata e atto pubblico) e prove orali, storiche e critiche. Diversa dalla prova è la pubblicità dei fatti giuridici. La pubblicità è uno strumento per far conoscere a chi ne ha interesse l’accadimento di alcuni fatti che riguardano ciascun soggetto e si realizza mediante la tenuta di specifici pubblici registri. In considerazione della specifica funzione di ciascun registro, si hanno differenti forme di pubblicità, pubblicità immobiliare imprenditoriale.

Negozi giuridici

Tra gli atti dichiarativi assumono particolare rilievo quelli che vengono denominati negozi giuridici. Sono atti posti in essere allo scopo di costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica soggettiva. La dichiarazione negoziale si caratterizza rispetto alle dichiarazioni non negoziali per il fatto che l’autore del negozio non solo può disporre di una propria situazione giuridica, ma può anche regolarne le modalità di efficacia o di esecuzione con regole negoziali che modificano o integrano le norme di legge. Il negozio giuridico che implica la disposizione di un diritto è qualificabile atto di disposizione; quello che regola autonomamente gli effetti dispositivi, viene definito atto di auto regolamento di interessi privati. Disposizione e autoregolamentazione costituiscono espressione dell’autonomia negoziale, che a sua volta rientra nell’autonomia privata.

Alla luce di ciò possiamo dire che alla determinazione degli effetti giuridici concorre, insieme alla legge, il contenuto della dichiarazione negoziale. Ciò spiega come in riferimento alle norme che disciplinano gli effetti dei negozi giuridici è ipotizzabile la distinzione tra norme derogabili e norme inderogabili. La distinzione tra atto giuridico e negozio giuridico dipende prima di tutto dal fatto che il primo produce solo gli effetti previsti dalla legge, il secondo produce effetti previsti anche dall’autorità negoziale. Il negozio che costituisce espressione di quel potere di autoregolamentare i propri interessi passa da atto di rilevanza meramente sociale, ad atto giuridico rilevante. A proposito del contratto, prototipo di negozio giuridico,  esso ha forza di legge fra le parti nel senso che il suo contenuto normativo diventa vincolante come se fosse norma di legge.

Nel nostro codice il negozio è lessicalmente ignorato, i giuristi invece utilizzano normalmente la nozione di negozio ed hanno addirittura elaborato una teoria generale del negozio giuridico. Da un punto di vista strutturale, l’unico elemento comune a tutti i negozi sembrerebbe la dichiarazione di volontà. Senonché tale elemento è comune anche agli atti dichiarativi non negoziali. Ne consegue che una teoria generale del negozio giuridico, potrebbe giustificarsi in riferimento alla sua funzione, consistente in un autoregolamento di privati interessi. Sotto il profilo funzionale del negozio si comprende lo specifico valore delle norme imperative, soprattutto se si consideri che il negozio contrario a norme imperative è nullo. Sotto lo stesso profilo si inquadra il problema di legittimità dei negozi atipici, negozi che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, in quanto tali negozi, devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La funzione negoziale si atteggia in modo particolare rispetto ai negozi a causa di morte. Il negozio a causa di morte ha un contenuto normativo sostitutivo delle norme di legge relative alla successione legittima. Il potere di autoregolamentazione che si esercita mediante il negozio mortis causa trova un limite nella tutela dei diritti dei legittimari, cioè delle persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione. Sempre in riferimento all’aspetto funzionale, si distinguono i negozi a titolo oneroso dai negozi a titolo gratuito (esempio del  primo tipo il contratto di compravendita, esempio del secondo, la donazione)…

Queste sono solo alcune delle 224 pagine che compongono il riassunto del manuale ” Istituzioni di Diritto Privato ” a cura di M. Bessone.

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