Riassunto del manuale ” Diritto Privato ” di Andrea Torrente, Piero Schlesinger
edizione 25
Di seguito alcune pagine dimostrative del riassunto del manuale ” Diritto Privato di Torrente:
NOZIONI PRELIMINARI
L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività viene chiamato “ordinamento”.
L’ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto.
La finalità dell’ordinamento giuridico (che si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione) è quella di “ordinare” la realtà sociale questo perché la cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero altrimenti irraggiungibili per il singolo; occorre però che il coordinamento degli apporti individuali non sia lasciato al caso o alla buona volontà di ciascuno, ma venga disciplinato da regole di condotta;
che queste regole siano decise da appositi organi ai quali tale compito sia affidato in base a precise regole di struttura o di competenza o organizzative;
che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano effettivamente osservate.
Gli uomini perciò danno vita a collettività di vario tipo: si pensi alle chiese o ai partiti politici, ai sindacati o alle organizzazioni culturali ma tra tutte le forme di collettività, importanza preminente ha sempre avuto la Società politica.
La Società politica è rivolta alla soddisfazione non dei vari bisogni dei consociati, ma all’ assicurare i presupposti necessari affinché le varie attività promosse dai bisogni stessi possano svolgersi in modo ordinato e pacifico; mira quindi ad impedire le aggressioni tra gli stessi componenti e a potenziare la difesa dell’intera collettività contro i pericoli esterni.
Nozione di Stato: è una certa comunità di individui stanziata in un certo territorio ed organizzata in base ad un certo sistema di regole, ossia un ordinamento giuridico.
L’Unione Europea
Nel 1950 con la dichiarazione di Robert Schuman, ministro degli affari esteri Francese nasce l’Europa. Nel 1951 con il Trattato di Parigi nasce la CECA – Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio – .
Nel 1957, a Roma, i sei Paesi fondatori – Belgio, Francia, Germania, Italia Lussemburgo e Paesi Bassi firmano il Trattato che istituisce la CEE – Comunità Economica Europea.
Il 7 Febbraio del 1992 è stato firmato il Trattato di Maastricht, un trattato destinato a segnare il passaggio dalla Comunità Economica Europea all’ Unione Europea, dando la possibilità ai Paesi membri di consolidare la loro unione politica, economica e monetaria.
Il 2 ottobre 1997 è stato firmato il Trattato di Amsterdam, che si propone tra l’altro di delineare la politica sociale e promuovere un più alto livello occupazionale.
Il Trattato di Nizza, firmato nel 2001, apporta cambiamenti al funzionamento delle Istituzioni dell’Unione Europea e rappresenta la proclamazione dei Diritti fondamentali dei cittadini europei.
Il 1° gennaio 2002 sono state introdotte le banconote e le monete in Euro. Attualmente l’Unione Europea è composta da 27 Stati membri.
Ancora aperta anche la vicenda del trattato costituzionale dell’unione europea firmato a Roma il 29/10/04 che sarebbe entrato in vigore il 01/11/06 se tutti gli stati avessero ratificato cosa che non è accaduta.
Il 1° gennaio 2007 entrano a far parte dell’Unione europea anche la Bulgaria e la Romania , che hanno firmato i trattati di adesione a Lussemburgo il 25 aprile 2005.
L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole.
Ciascuna di queste regole, proprio perché concorre a disciplinare la vita organizzata della comunità, si chiama norma; e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il diritto di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica.
La norma giuridica non va mai confusa con la norma morale, nemmeno quando l’una e l’altra abbiano identico contenuto. Difatti, mentre ciascuna regola morale è assoluta, nel senso che trova solo nel suo contenuto la propria validità, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell’ ambito dell’organizzazione di una collettività.
Di solito la norma viene consacrata in un documento normativo. In tal caso occorre non confondere la “formula” (il testo) della disposizione, con il “precetto” (il significato) che a quel testo viene attribuito dall’ interprete.
La differenza tra norma di legge e la norma morale risiede nel fatto che la prima è la fonte in un atto che fa nascere la legge mentre la norma morale è assoluta e personale.
Non bisogna confondere il concetto di “norma giuridica” con quello di “legge”. Per un verso infatti, la legge è un atto o documento normativo, che contiene norme giuridiche, e che quindi sta con queste in rapporto da contenente a contenuto; per altro verso, accanto a norme aventi “forza di legge”, ogni ordinamento conosce tante altre norme giuridiche frutto di altri atti normativi es. la Consuetudine; per altro verso ancora, una medesima legge può contenere molte norme, ma una norma può anche risultare soltanto dal “combinato disposto” di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può regolare anche un solo aspetto del problema complesso.
I caratteri essenziali della norma giuridica avente forza di legge sono la generalità e la astrattezza
Con il carattere della generalità si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per singoli individui, bensì o per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti.
Con il carattere della astrattezza si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì per fattispecie (stato di cose) astratte, ossia per situazioni individuate ipoteticamente.
Importante, per caratterizzare la norma avente valore di legge,è il“principio di eguaglianza”(art. 3 Cost.). Dal principio di eguaglianza va tenuto distinto il principio per cui i pubblici uffici devono rispettare il criterio della imparzialità (art. 97 Cost.), ossia l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale. Nell’ art. 3 della Cost. è invece codificato il vero principio di eguaglianza, che ha due profili:
a) il primo è di carattere formale (art. 3.1) ed importa che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni sociali e personali”
b) il secondo è di carattere sostanziale (art. 3.2) ed impegna la Repubblica a ”rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’ organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Stai leggendo l’ anteprima del riassunto Diritto Privato di Torrente.
Il controllo del rispetto del principio di eguaglianza è affidato alla corte Costituzionale, la quale può dichiarare l’illegittimità di una norma avente forza di legge quando ritenga “irragionevole” o “incongruente” o “contraddittoria” o “arbitraria” una differenziazione normativa di situazioni che, in realtà, siano omogenee, ovvero un’assimilazione di trattamento nei confronti di situazioni che, in realtà, siano diverse, ovvero a parità di condizioni deve corrispondere un trattamento eguale e a condizioni diverse un trattamento differenziato.
In qualche ipotesi può avvenire che l’applicazione del comando al caso concreto dia luogo a conseguenze che urtano contro il sentimento di giustizia.
Queste sono alcune delle 252 pagine che compongono il riassunto completo del manuale ” Diritto Privato ” di Torrente, Schlesinger.
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