Riassunto del manuale ” Diritto Privato ” di Francesco Galgano, 18 edizione anno 2019.
La Norma Giuridica
Lo studio del diritto privato, secondo F. Galgano, deve cominciare con la comprensione della norma giuridica.
Ogni ordinamento giuridico è dato da un insieme di norme le quali sono generali (rivolte a una pluralità indistinta d’individui) e astratte (è possibile ripeterle nel tempo e non riguardano singoli fatti concreti, ma un’ipotetica serie di fatti). Le norme giuridiche possono essere definite quali proposizioni prescrittive. A tal proposito è opportuno distinguere il linguaggio prescrittivo (mondo del dover essere) dal linguaggio descrittivo o espressivo.
È, tuttavia, possibile che alcune norme giuridiche contengano delle definizioni giuridiche, le quali hanno comunque valore precettivo. Le norme devono essere precostituite, ossia non possono essere create quando il conflitto è già insorto. “Nessuno può essere giudicato se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso”. Art. 25.2 Cost.
Diritto oggettivo e diritti soggettivi
Con la locuzione “diritto oggettivo” si considera l’insieme di norme che regolano una data comunità; il “diritto soggettivo”, invece, è la pretesa del singolo individuo di far valere i propri interessi e diritti. Il diritto oggettivo ha quale funzione principale quella di prescrivere certi comportamenti e di soccombere interessi non degni di protezione.
Il diritto soggettivo, riguardante l’ utilitas singulorum, pone in capo ad un soggetto attivo la pretesa di far valere i propri diritti e agli altri soggetti passivi l’obbligo di rispettare oggettivamente il diritto soggettivo. Tuttavia, non tutte le norme di diritto oggettivo pongono in capo ai singoli dei diritti soggettivi: vi sono, infatti, norme oggettive che si pongono come fini diritti generali, la cui osservanza è erga omnes. In questi casi, l’analisi di osservanza dei propri diritti non spetta al singolo individuo, ma all’ente pubblico, il quale deve garantire l’osservanza degli obblighi, a tutela dell’intera comunità. Tra i diritti soggettivi sono ricompresi i diritti assoluti (diritto di proprietà) e i diritti relativi (risarcimento del danno art. 2043 c.c.). Esistono anche dei diritti definiti “potestativi”: essi non impongono né doveri né obblighi, ma implicano la soggezione, ossia il subire passivamente la volontà altrui (pagamento delle tasse)…
Fatti giuridici e atti giuridici
Per “fatto giuridico” si suole intendere qualsiasi accadimento, naturale o umano, al quale l’ordinamento giuridico riconosce effetti giuridici. Chiarito ciò, emerge come i fatti umani possono essere considerati leciti, se conformi al diritto, o illeciti, se non conformi.
Se i fatti giuridici producono effetti giuridici solo qualora l’individuo sia in grado di intendere e di volere, per gli atti giuridici, invece, occorre la capacità di agire, che si acquista al compimento del diciottesimo anno di età. Tra gli atti giuridici si annoverano: le dichiarazioni di volontà (sono fatti giuridici, i quali constano della volontà di determinati effetti, es. contratto) e le dichiarazioni di scienza (l’individuo dichiara di essere a conoscenza di un dato fatto giuridico). Sono atti giuridici anche gli atti della pubblica autorità.
Capitolo quarto
I SOGGETTI DI DIRITTO
Condizione giuridica della persona: la capacità giuridica, il nome, la sede, la morte presunta
Per il diritto l’uomo è una persona, o soggetto di diritto. La prima derivazione è utilizzata dallo stesso codice nel libro primo, la seconda è di uso dottrinale, ma entrambe fanno riferimento a quella definizione giuridica di uomo come centro di imputazione di diritti e doveri. Ogni uomo è in quanto tale una persona ed acquisisce tale diritto al momento della nascita. Sempre dalla nascita (art. 1 comma I), intesa come inizio della respirazione polmonare, inizia la titolarità della capacità giuridica (o soggettività giuridica o personalità giuridica), cioè l’attitudine ad essere titolare di diritti e doveri, questa perdura sino al momento della morte, con la cessazione irreversibile cioè di tutte le funzioni cerebrali.
L’acquisizione della personalità giuridica è un fatto subordinato all’ evento della nascita, quindi il concepito non ha tale diritto. La nascita è dichiarata da uno dei genitori o da un loro procuratore o da una persona qualsiasi che abbia assistito al parto. La dichiarazione deve essere resa entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile dalla madre nel comune in cui è avvenuta la nascita, oppure entro tre giorni presso la direzione sanitaria della struttura medica ove è avvenuto il parto. Tale dichiarazione dà vita alla formazione dell’atto di nascita, che l’ufficiale di stato civile iscrive nei registri dello stato civile, in questi registri vengono depositati tutti gli atti relativi allo stato civile della persona, e con la morte di questa, l’atto di morte. Tali atti hanno forza probatoria, fanno fede cioè sino a prova contraria della verità e, sino a querela di falso, provano ciò che l’ufficiale di stato civile ha attestato di persona.
Ogni persona è identificata con un nome, che consta di un nome in senso stretto, o prenome, e di un cognome (art. 6 comma II).
Il cognome, in caso di figlio legittimo cioè nato da genitori regolarmente uniti in matrimonio, è quello del padre; altrimenti il bambino è iscritto nei registri come figlio di ignoti, ed il cognome è scelto dall’ufficiale di stato civile. Se il figlio naturale viene riconosciuto, o paternità o maternità vengono accertate in giudizio, gli viene dato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, o in caso lo riconoscano entrambi, il cognome del padre. Compiuti 18 anni, la persona può decidere di cambiare o aggiungere un prenome o un cognome al proprio, nei casi e con le procedure previste dallo stato civile.
Capitolo quinto
I BENI E LA PROPRIETÀ
I beni
Punto essenziale dell’intero discorso sulla proprietà e sui diritti affini, è il rapporto fra l’uomo e le cose, cioè fra l’uomo in quanto portatore di bisogni e le cose adatte a soddisfare tali bisogni. Per indicare le cose in relazione alla loro attitudine a soddisfare bisogni si suole usare la parola beni.
Sono beni innanzi tutto le risorse della natura e le cose prodotte dall’uomo, sia le cose che direttamente soddisfano un bisogno, i beni di consumo, sia le cose che li soddisfano indirettamente, cioè quelli idonei a produrre beni, a loro volta atti a soddisfare bisogni. Non sono beni tutte le cose da cui l’uomo non può o non può ancora trarre alcuna utilità…
I diritti reali (sulle cose) : proprietà ed altri diritti reali
Nel nostro sistema giuridico i diritti reali sono in tutto sette: proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso abitazione, servitù. Il contenuto del diritto consiste nelle facoltà attribuite, a seconda dei casi, al titolare del diritto stesso. La proprietà è il diritto il cui titolare gode delle facoltà più ampie, contemplate dall’ordinamento…
Le cose oggetto di diritti: la classificazione dei beni
Sono beni le cose su cui si possono vantare determinati diritti, in questa categoria rientrano sia le cose appartenenti a qualcuno sia le cose di nessuno, a tale scopo i primi sono definiti beni di patrimonio, i secondi, le res nullius, sono cose di nessun proprietario, anche se potrebbero averlo.
La distinzione fondamentale avviene tra beni immobili e mobili. I primi sono quelli incorporati al suolo naturalmente o artificialmente, anche se per un periodo transitorio, ed anche sorgenti e corsi d’acqua, nonché i galleggianti saldamente ancorati alla riva. Particolare importanza assumono i suoli e le costruzioni edilizie, il suolo adibito allo sfruttamento agricolo si dice fondo rustico, quello adibito alla costruzione di abitazioni, edifici industriali o commerciali si chiamano fondi urbani. Sono beni mobili tutti quelli che non sono considerati dalla legge immobili (art. 814), comprese le energie naturali.
Queste sono solo alcune pagine delle 141 che compongono il riassunto di diritto privato di F. Galgano.
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Ciao volevo innanzitutto chiedere il prezzo e se fosse sufficiente a preparare l’esame.
grazie mille