Riassunto Diritto Ecclesiastico di Tedeschi

Riassunto del manuale”Diritto Ecclesiastico” di Tedeschi

ultima edizione

Di seguito l’ anteprima del riassunto Diritto Ecclesiastico di Tedeschi

Capitolo 1

Svolgimento legislativo dottrinale. Dalla legislazione unilaterale…

L’evoluzione del diritto ecclesiastico si distingue, per motivi pratici, in tre periodi.

Il primo periodo è quello della legislazione unilaterale dello Stato di stampo giurisdizionalistico la cui espressione principale sono le leggi eversive e guarentigie.

Il secondo periodo è caratterizzato dai patti lateranensi dove il rapporto tra la Chiesa e lo Stato viene visto come rapporto tra ordinamenti giuridici primari.

Il terzo periodo coincide con l’avvento della costituzione repubblicana, che conferma i patti lateranensi, e con la modificazione dei patti lateranensi del 1929 attraverso un accordo nel 1984 e con la stipulazione di intese da parte dello Stato con confessioni diverse da quella cattolica.

Subito dopo l’unificazione dell’Italia, la legislazione piemontese fu estesa a tutto il regno.

Ciò comportò due effetti: il primo è l’abolizione di tutte le legislazioni dei singoli Stati vanificando così consuetudini e usi locali; il secondo effetto è l’affermazione della legislazione sardo piemontese che di quel particolarismo è il risultato. Importante fu lo statuto Albertino approvato con legge numero 647 del 1848. In tale statuto fu sancito all’articolo uno che la sola religione dello Stato è quella cattolica apostolica romana.

Il re si promuove protettore di essa e garantisce l’osservanza delle leggi nelle materie che rientrano nella  potestà di essa.

La magistratura garantisce l’osservanza dell’accordo tra Stato e Chiesa e a tal fine continuerà ad esercitare la sua autorità e giurisdizione.

Gli altri culti sono tollerati secondo i regolamenti e le consuetudini che li riguardano.

Di poco antecedente allo statuto Albertino è la lettera ai valdesi con cui si conferma che essi possono godere dei diritti civili e politici, essere ammessi alle cariche militari e civili, frequentare scuole e università nel regno italiano ma nulla cambia riguardo all’esercizio del loro culto.

Un’altra importante disposizione dello statuto Albertino è l’articolo 18 che sancisce che la potestà civile in materia beneficiaria e concernente tutte le provvisioni di qualsiasi natura è esercitata dal re, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Stai leggendo il riassunto Diritto Ecclesiastico di Tedeschi.

L’importante è anche l’articolo 24 dove si sancisce che tutti cittadini del regno sono eguali dinanzi alla legge, godono di tutti i diritti civili e politici e possono essere ammessi alle cariche civili e militari.

Importante anche è l’articolo 28 dove si sancisce che la stampa è libera ma una legge né reprimere gli abusi.

Tuttavia le bibbie, le preghiere, i testi ecclesiastici, possono essere venduti solo con l’autorizzazione del vescovo.

Importante anche l’articolo 33 dove si afferma che il re nomina dei senatori a vita, scelti tra diverse categorie tra cui quella dei vescovi, aventi almeno quarant’anni e in numero non limitato.

Con la legge numero 735 del 1848 viene sancito in un unico articolo che la differenza di culto non determina un’eccezione riguardo al godimento dei diritti politici e civili o alla ammissione alle cariche civili e militari.

Con le leggi siccardi viene stabilita l’abolizione del foro ecclesiastico, dell’immunità ecclesiastica e del diritto d’asilo.

Successivamente con un’altra legge viene stabilito che gli stabilimenti e i corpi morali possono acquistare stabili solo previa autorizzazione dopo aver sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il periodo liberale si completa con le leggi eversive e delle guarentigie. Con le prime si provvede alla soppressione degli enti ecclesiastici e alla liquidazione del patrimonio e dei beni ecclesiastici.

Subito dopo l’unificazione dell’Italia, si impone la prima fase della questione romana (la seconda fase infatti va dal 1870 fino al 1929 dove terminerà) caratterizzata dall’abolizione del potere temporale del Papa che porrà il governo d’Italia in posizioni opposte rispetto a quelle della Chiesa.

Verrà meno l’attività concordataria nella seconda metà del 19 °  secolo dove questa attività verrà considerata un’attività privilegiata.

Prima dell’approvazione delle leggi guarentigie, ci sarà l’approvazione di una serie di leggi che adesso si elencheranno. La legge che prevedeva l’abolizione dei contributi ecclesiastici, dell’immunità ecclesiastica e delle decime.

La legge che sancisce l’abolizione delle decime e la corresponsione di un assegno alla chiesa.

La legge  per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei bene fondi ecclesiastici in Sicilia. La legge che prevede l’affrancamento dai canoni enfiteutici e da qualsiasi prestazione dovuta ad un corpo morale o ente ecclesiastico.

La legge che prevede la soppressione di tutte le corporazioni religiose, e cioè il regio decreto numero 3036 del 1866.

Infine la legge che sancisce la soppressione di tutti gli enti ecclesiastici e la liquidazione dell’asse ecclesiastico.

Nel 241 del 1871 la legislazione eversiva si completa con le leggi delle guarentigie emanate appunto con tale legge e con la legge che estende alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

La legge delle guarentigie è distinta in due capitoli: il primo capitolo riguarda le prerogative del pontefice e della Santa sede; il secondo capitolo riguarda le relazioni tra Stato e Chiesa. All’articolo uno del primo capitolo si sancisce che il pontefice è persona sacra ed inviolabile. Qualsiasi attentato nei suoi confronti o la provocazione ad esso è punita con le stesse modalità e con le stesse pene previste nel caso di attentato al re.

La discussione religiosa è ammessa liberamente. Il governo riconosce gli onori sovrani e le preminente al pontefice.

È garantita la corresponsione di L. 3.225.000 come rendita annua dovuta alla Santa sede. Le ville e i palazzi, villa ” Castel Gandolfo ” e annessi come biblioteche, musei ,librerie sono inalienabili.

Non è ammessa l’ingerenza della pubblica autorità. È garantita la piena libertà durante le vacanze del pontefice, le adunanze del conclave, e dei concili ecumenici.

Stai leggendo l’anteprima del riassunto di Diritto Ecclesiastico di Tedeschi.

Il secondo capitolo riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa. In tale capitolo si sancisce l’abolizione di ogni restrizione alla riunione dei membri ecclesiastici. Si aboliscono i vecchi privilegi giurisdizionalistico come gli iura maiestatica sacra,exequatur e placet regio, e si abolisce anche l’obbligo di giuramento al re da parte dei vescovi.

La Chiesa cattolica, dopo un primo periodo, tenta di riallacciare i rapporti con il governo al fine di ottenere la soluzione della questione romana e riottenere il territorio corrispondente alla cosiddetta città leonina. In questo tentativo la Chiesa allaccia rapporti con il fascismo ritenuto più affidabile rispetto ad altri partiti.

Sebbene sul piano ideologico il fascismo non era concorde con la Chiesa, al regime fascista sarebbe stato utile ottenere il risultato di riportare la pace religiosa e dimostrare che Mussolini era riuscito a fare ciò che Cavour e i liberali non erano riusciti a compiere…

Queste sono alcune delle 45 pagine che compongono il riassunto di Diritto Ecclesiastico di Tedeschi.

Se vuoi acquistare il riassunto completo di Diritto Ecclesiastico di Tedeschi contattami

compilando

il seguente form di contatto:

Alla seguente pagina di contatti

 

 

 

 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Privacy Policy