Riassunto del manuale ” Diritto Ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi Scritti. Regole. Quaderno 2: I principi scritti ” di M. C. Folliero e A. Vitale.
Parte I del riassunto di Diritto ecclesiastico Folliero
Costituzione e Libertà Religiosa
Premessa
L’ Art. 19 della Costituzione Italiana così recita: ” Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume “.
- Lʼart 19 enuncia il principio della libertà religiosa, che comprende il
diritto di professare liberamente la propria religione, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Ma comprende anche il diritto di mutare religione o di non averne alcuna (libertà religiosa negativa). Dall’art 19 si ricavano dunque una serie di
libertà: - la libertà di fede, ossia libertà di professare qualunque fede, di mutare
convincimento o anche di non professare alcuna fede - la libertà di propaganda, ossia libertà di fare opera di proselitismo sia allʼinterno dei
luoghi di culto che al di fuori, con tutti i mezzi di esternazione del pensiero - la libertà di culto, ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico.
Lʼunico limite che espressamente l’art. 19 Cost. pone all’esercizio della libertà
religiosa è rappresentato dal divieto di celebrare riti contrari al buon costume che prevalentemente offendono il pudore sessuale, la libertà sessuale ed il sentimento morale.
Differentemente da altre previsioni costituzionali sulle libertà, l’art. 19 “garantisce il principio della libertà religiosa ” a “tutti” , cittadini e stranieri, e in generale a chiunque si trova nel territorio italiano (stranieri, apolidi, rifugiati etc.)…
SEZIONE I: Libertà religiosa individuale
Cap. I La Libertà di coscienza
La libertà religiosa presuppone/implica
– tanto la libertà di coscienza: che è la libertà che consente all’individuo di coltivare ed esprimere le sue convinzioni.
– tanto la libertà di scelta.
Infatti lʼadesione ad un messaggio/ fede religiosa, che si manifesta in azioni esterne, è frutto di una decisione, di un atto di scelta (e peraltro solo in quanto tale sarà meritevole di tutela giuridica nell’ambito del diritto ecclesiastico), scelta alla quale si perviene attraverso un procedimento psicologico che coincide praticamente con la formazione della propria coscienza, che funge da base/criterio per valutare ciò che è bene e ciò che è male, e quindi funge da guida nelle scelte da compiere e nelle quali si riconosce la propria identità. E proprio al fine di garantire che tale processo e tale scelta siano conformi alle
proprie intime convinzioni, protetti da turbamenti e costrizioni, la Corte
Costituzionale ha sollecitato, in qualche modo, la protezione della sfera intima della coscienza individuale, in assenza di tale protezione sarebbe del tutto vana la salvaguardia del diritto inviolabile di libertà religiosa.
La libertà di coscienza è stata definita dalla Corte “un bene costituzionalmente rilevante”, la cui protezione si ricaverebbe dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti allʼuomo come singolo, ai sensi dellʼart 2 della Costituzione.
Viene riconosciuto, pertanto, il diritto alla libera formazione della coscienza, affinché quel processo interiore, psicologico, si attui senza condizionamenti esterni. E in quest’ottica, cioè considerata la libertà religiosa, dal punto di vista della libertà di coscienza, la libertà religiosa appare come corollario, come un aspetto della più generale ed importante libertà di coscienza…
Cap. II La Tutela del sentimento religioso
La religione rappresenta un valore che contribuisce a formare lʼidentità personale e comporta un coinvolgimento affettivo ed emozionale, cui si può dare il nome di sentimento.
Si può definire dunque, ” sentimento religioso”, quel sentimento di
intenso rispetto e venerazione che ogni fedele nutre per le dottrine, i simboli e le persone della propria religione. Il Sentimento religioso fa sì che venga avvertito come un male, una sofferenza, ciò che colpisce quel valore.
In particolare una lesione del valore religioso, un’offesa della sensibilità religiosa può essere prodotta da offese consistenti nel porre in ridicolo i convincimenti religiosi altrui o nell’indicarli con espressioni ingiuriose o volgari.
Le offese alla sensibilità religiosa
Proprio perché i valori religiosi sono spesso sentiti in maniera forte, misure legislative dirette a tutelare il sentimento religioso / la sensibilità religiosa dei credenti dalle offese che potrebbero esser loro arrecate, troverebbero di certo giustificazione ( diritto ecclesiastico Folliero)…
Il Caso
Nel 2002 la signora Lautsi, cittadina italiana di origini finlandesi, chiese al
consiglio di Istituto di una scuola di Albano Terme, frequentata dai figli, di rimuovere il crocifisso dalle aule.
Il Consiglio Istitutivo respinse questa proposta, per cui la signora Lautsi, lamentando la violazione del principio di laicità fece ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto, il quale considerando valido il ricorso, mandò gli atti alla Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale si dichiarò incompetente a giudicare in materia, in quanto la questione di legittimità era stata proposta su atti amministrativi (era un regio decreto a prevedere la presenza del crocifisso nelle scuole) e non su atti di legge o aventi forza di legge su cui non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, per cui rinviò la questione al TAR…
Come avrai notato queste sono solo alcune delle 57 pagine che compongono il riassunto di Diritto Ecclesiastico Folliero da me elaborato.
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