Riassunto Diritto di Famiglia Ferrando

Riassunto del manuale ” Diritto di Famiglia ” di G. Ferrando

edizione 4

Seguono alcune pagine dimostrative del riassunto Diritto di Famiglia di Ferrando.

CAPITOLO 1: LA FAMIGLIA E IL DIRITTO. LINEE DI TENDENZA, PROBLEMI, PROSPETTIVE.

La famiglia e il diritto. Linee evolutive

In qualsiasi organizzazione sociale il matrimonio e la famiglia svolgono ruoli istituzionali importanti; la famiglia è comunità che si basa su vincoli di sesso, sangue e affetto.

Costituisce il luogo in cui si realizza la solidarietà tra i membri che la compongono, in cui sono soddisfatti bisogni morali e materiali ed in cui crescono le nuove generazioni a cui sono trasmesse cultura, valori morali e beni materiali.

La famiglia come istituto risente di influenze storiche e culturali che ne mutano la struttura.

Oggi con il termine famiglia si intende un gruppo ristretto composto da coniugi e figli, diversa per struttura e funzioni dall’antica famiglia patriarcale.

Anche i rapporti tra famiglia e diritto risentono delle mutazioni storiche, sociali ed economiche e, soprattutto delle concezioni religiose.

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La famiglia dunque risulta il settore del diritto privato che maggiormente risente delle influenze di fattori storici, sociali e religiosi.

Il fattore religioso ha influenzato molto la costruzione del moderno diritto di famiglia: ne risentono la concezione di famiglia, il modo d’intendere il rapporto coniugale, l’ammissibilità del divorzio, il riconoscimento di famiglie non fondate sul matrimonio e dell’unione di persone dello stesso sesso, l’ammissibilità dell’interruzione volontaria di gravidanza o delle tecniche di fecondazione assistita.

Nell’ambito della famiglia si realizzano molteplici interessi che fanno capo ai singoli che la compongono o che sono comuni a tutti i membri della famiglia; agli interessi personali dunque si affiancano quelli di carattere generale che mirano alla certezza dello status, alla protezione degli individui deboli, alla salvaguardia di principi e valori che costituiscono il fondamento della vita sociale organizzata (ordine pubblico, buon costume).

Il diritto civile considera i modi in cui nascono e si sviluppano le relazioni tra i componenti della famiglia, garantisce i loro diritti e le responsabilità familiari; l’ordinamento dello stato civile documenta lo stato delle persone;

la legislazione sociale assicura protezione, sostiene la famiglia nell’adempimento di compiti e responsabilità; il codice penale sanziona le condotte che ledono gravemente i diritti delle persone e gli interessi collettivi.

Il modello di famiglia che si evince dalla disciplina attuale è molto lontano da quello previsto dal codice civile del 1942; i codici ottocenteschi cui si ispirava tale modello infatti delineavano un modello di famiglia chiuso, incentrato sulla figura autoritaria del “pater familias” che aveva poteri di comando nei confronti della moglie e dei figli.

In questo sistema il principio di indissolubilità del matrimonio e l’ammissione della separazione per colpa avrebbero potuto minare l’interesse all’unità della famiglia come cellula primaria della società, fondamento dell’ordine sociale.

Non poteva dunque essere realizzato l’obiettivo del singolo che voleva liberarsi di un vincolo non più fondato su sentimenti di affetto e amore.

Il marito, capo della famiglia, era titolare della potestà maritale e della patria potestà nei confronti dei figli; nei codici ottocenteschi e in quello del ’42 il minore è inteso come oggetto dei diritti degli adulti, soggetto ad una patria potestà che garantiva poteri quasi assoluti. I figli “della colpa” erano visti come minaccia per la famiglia e per l’intera società.

I diritti e doveri tra coniugi e figli erano fissati in modo rigido dal diritto ed indisponibili perché volti a perseguire interessi pubblici.

Il diritto di famiglia non è più quello di allora ed è mutato nelle regole e principi che lo governano.

L’evoluzione che ha portato al nuovo ordine di famiglia prende avvio con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948; la Corte Costituzionale poi si è pronunciata nel 1968 e 69 a favore della depenalizzazione dell’adulterio della moglie.

Il legislatore è poi intervenuto prima con alcune leggi speciali in materia di adozione speciale L 341/1967 e di divorzio 898/1970 e poi con una riforma generale del diritto di famiglia nel 1975.

Di conseguenza la famiglia diventa la formazione sociale volta a favorire la personalità individuale nell’ottica di quanto previsto  all’articolo 2 della Costituzione. Con la legge sul divorzio il processo si conclude: caduta l’indissolubilità del matrimonio si affida all’autonomia dei coniugi la decisione riguardante la risoluzione della crisi coniugale.

La riforma ha completato il passaggio abolendo la separazione per colpa e prevedendo la separazione giudiziale per intollerabilità della convivenza.

Il diritto non impone più un vincolo formale ma si occupa della disciplina e della conseguenze della dissoluzione dell’unione nell’interesse dei figli e del coniuge debole.

La garanzia dei diritti individuali ed il rispetto della personalità dei membri della famiglia predominano nell’ottica del legislatore che guarda alla famiglia come luogo in cui le persone realizzano un insieme di esperienze di vita (art 2 Costituzione).

L’evoluzione ha portato poi ad un concetto di famiglia fondata sull’eguaglianza dei coniugi: l’eguaglianza formale è la condizione necessaria perché le relazioni tra i soggetti siano regolate sulla base del consenso. La regola dell’accordo nelle decisioni familiari esprime l’eguaglianza dei coniugi e la disponibilità degli interessi in gioco.

L’evoluzione ha portato poi ad un concetto di famiglia fondata sull’eguaglianza dei coniugi: l’eguaglianza formale è la condizione necessaria perché le relazioni tra i soggetti siano regolate sulla base del consenso. La regola dell’accordo nelle decisioni familiari esprime l’eguaglianza dei coniugi e la disponibilità degli interessi in gioco.

L’autonomia e l’eguaglianza permette ai coniugi di modulare le loro relazioni in base allo stile di vita condotto.

Si incrina poi la relazione tra famiglia e matrimonio: l’articolo 29 della Cost “riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” ma assicura anche tutela ad ogni “formazione sociale in cui si svolge la personalità umana” (articolo 2).

Il diritto di famiglia dunque si fonda sulla persona e su i suoi diritti, sia nei rapporti di coppia che  in quelli di filiazione; la potestà dei genitori diventa responsabilità da esercitare nel rispetto della personalità del figlio e nei rapporti tra genitori e figli. I principio guida è quello della salvaguardia dell’interesse del minore.

La riforma ha equiparato la condizione dei figli, mantenendo però alcune differenze tra figli legittimi e figli naturali.

Solo con la legge 219/2012 attuata dal dlgs. 154/2013 si giunge all’unificazione dello status di figlio indipendentemente che questo sia nato da genitori coniugati, non coniugati o che sia stato adottato.

I principi della riforma e l’evoluzione successiva

La riforma non ha riguardato solo i principi civilistici relativi alle relazioni parentali ma ha anche fornito nuovi principi sui quali queste relazioni si fondano.

Dalla riforma del 1975 prendono vita ulteriori iniziative:

  • legge sull’aborto 194/1978
  • legge sulla parità uomo-donna in ambito lavorativo 903/1977
  • azioni positive 125/1991

In campo penalistico poi:

  • legge sulla violenza sessuale 66/1996
  • legge sulla violenza nelle relazioni familiari 154/2001
  • atti persecutori 38/2009
  • contrasto alla violenza di genere 11972013

L’approvazione della legge relativa all’aborto conclusasi con referendum popolare avrebbe dovuto portare all’affermazione della donna nel ruolo di generatrice di nuove vite; la legge relativa alla parità tra uomo e donna in ambito lavorativo tende a realizzate la formale uguaglianza tra lavoratrice e lavoratore, contribuendo anche a rimodellare i ruoli del padre e della madre nell’educazione dei figli: a conferma di ciò, l’articolo 7 garantisce al padre la possibilità di fruire di periodi di assenza da lavoro per i primi 3 anni di vita del figlio; questo disegno è completato dal dlgs 151/2001 che garantisce ad entrambe i genitori la possibilità di usufruire di congedi parentali per assistere i figli in tenera età o i figli disabili.

L’evoluzione del diritto di famiglia dopo la riforma:

La grande stagione di riforme che ha coinvolto l’Europa negli anni 70 è stata seguita da un’ondata riformatrice che negli anni 90 ha nuovamente inciso sul tessuto familiare tentando di adeguare le regole giuridiche alle trasformazioni sociali e culturali della famiglia.

Si è perfezionato il modello del divorzio quale rimedio alla crisi familiare: le procedure vengono semplificate ed i tempi per ottenerlo si accorciano; si tende a sviluppare l’autoregolazione della crisi matrimoniale proponendo forme alternative di risoluzione delle controversie e favorendo la mediazione familiare.

Per quanto riguarda le conseguenze della crisi sui figli, prevale il modello della bigenitorialità e nei rapporti tra i coniugi si rivedono le regole relative alla regolazione dei loro rapporti economici.

Per quanto riguarda la filiazione si completa il percorso che porta alla completa parificazione di tutti i figli. Quasi ovunque è disciplinata la procreazione assistita con modelli diversi in materia di accesso, tecniche consentite e status dei figli.

Sono inoltre disciplinate le convivenze non coniugali tra persone di sesso diverso e dello stesso sesso.

Questa seconda ondata riformatrice tende ad interpretare le trasformazioni sociali della famiglia, predisponendo regole più adatte a governarle.

L’intervento del legislatore

Dopo le riforma degli anni 70 in Italia il diritto di famiglia resta pressoché invariato per più di 30 anni; interventi di settore hanno riguardato il divorzio, l’adozione, la cittadinanza, il diritto internazionale privato e l’ordinamento di stato civile.

Con la legge 154/2001 si rafforza la tutela delle vittime di violenza nelle relazioni familiari.

Rilevanti novità sono introdotte in materia di adozione minorile e nei procedimenti di separazione e divorzio.

Si devono ricordare le riforme del codice civile in materia di successioni e donazioni che hanno mantenuto le regole ferree poste a presidio dei diritti dei legittimati, ampliando però gli spazi di autonomia delle persone.

Discorso a parte va fatto riguardo agli interventi legislativi che interessano le convivenze: il legislatore tende a considerare la convivenza al pari del matrimonio ogni volta in cui si tratti di attribuire rilievo a relazioni personali significative. Vanno ricordati i provvedimenti relativi ai congedi parentali ( l 53/2000, dlgs 151/2001), violenza in ambito domestico ( l. 40/2004), affidamento dei figli (art 4 l 54/2006).

Se da un lato il legislatore non disciplina le unioni di fatto temendo che si affermino principi generali e che il matrimonio ne esca svilito, dall’altro con interventi di settore equipara la posizione del convivente a quella del coniuge in una pluralità di rapporti con i privati, con i pubblici poteri ed in quelli con i figli.

La legge sulla procreazione assistita, l 40/2004,mette al centro della propria attenzione l’interesse del figlio sperato; si tratta però di una legge ambigua e contraddittoria al punto che gran parte della disciplina è stata riscritta dalla giurisprudenza per adeguarla ai principi costituzionali.

La previsione dell’affidamento condiviso come normalità nella regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli in seguito alla crisi del rapporto matrimoniale, intende garantire il diritto del figlio minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori con la possibilità di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione.

La responsabilità genitoriale esce intatta dalla crisi matrimoniale evidenziando il rapporto tra genitori e figli quale l’unico indissolubile. Il baricentro dell’unità della famiglia si sposta dalla coppia al figlio. L’attenzione si sposta dal matrimonio alla filiazione.

La legge 219/2012 unifica lo status di figlio che risulta indifferente al fatto che i genitori siano sposati o meno, delineando una nuova nozione di parentela non fondata sul matrimonio, delineando in maniera nuova i rapporti tra famiglia e matrimonio.

Con la legge 162/2014 si introducono forme di soluzione “stragiudiziale” al conflitto (separazione e divorzio per negoziazione assistita dei difensori e per accordo raggiunto direttamente davanti all’ufficiale di stato civile), finalizzate ad abbreviare i tempi del procedimento e ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Con la legge 55/2015 sono stati sensibilmente abbreviati i tempi di attesa tra separazione e divorzio: non più 3 anni ma 6 mesi in caso di separazione consensuale e 1 anno in caso di separazione contenziosa (divorzio breve).

Sono riforme importanti sia a livello pratico che sistematico: dal momento in cui si rende possibile una definizione stragiudiziale della crisi coniugale e si accorciano i tempi necessari per ottenere lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, si riducono gli spazi di rilevanza dell’interesse pubblico nella crisi familiare che diventa affare privato tra i coniugi, da risolvere con strumenti dell’autonomia privata.

Le recenti leggi ridefiniscono i rapporti interni alla famiglia e quelli tra la famiglia ed i pubblici poteri; si tenta di dare risposta ai problemi che emergono dalle trasformazioni sociali della famiglia e quelli presentati dall’evoluzione tecnologica.

Il percorso resta ancora incompiuto: il legislatore italiano non ha affrontato i problemi relativi alle convivenze di fatto, alle unioni di persone dello stesso sesso e alle famiglie ricostituite. Si aggiunga la necessita di completare le riforme di diritto sostanziale con la riorganizzazione delle competenze giudiziarie in materia di famiglia e minori e dei relativi procedimenti.

Le tensioni che si riscontrano nella cultura italiana tra tradizione ed innovazione e le influenze delle gerarchie ecclesiastiche in materia familiare, ostacolano i tentativi di introdurre un diritto veramente laico e secolarizzato.

Queste sono alcune pagine delle 88 che compongono il riassunto Diritto di Famiglia di Ferrando.

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