Riassunto del manuale ” Diritto Commerciale ” di G. Presti , M. Rescigno
ultima edizione
Seguono alcune pagine dimostrative del riassunto Diritto Commerciale
Introduzione, Lezione 1 (pag 1 – 15)
Diritto commerciale: ramo dell’ordinamento giuridico che detta la disciplina degli imprendi- tori, dei loro atti e delle loro attività, dell’ambiente in cui operano, in breve, del mercato.
È una sintesi degli interessi di consumatori, imprenditori, finanziatori, azionisti… il mercato non si autoregola né è completamente regolamentato dall’ordinamento, spesso l’ordinamento insegue le leggi del mercato che sono frutto di rapporti di forza mutevoli. Chi si accosta alla materia deve essere consapevole della non neutralità delle forme giuridiche, dietro alle regole formali stanno sempre interessi concreti e la disciplina rifletto lo stato dei rapporti di forza fra i loro portatori tipici.
Storia e prospettive pag 3 – 15: le caratteristiche costanti nel tempo del diritto commerciale vengono identificate nella specialità rispetto al diritto privato e nella vocazione universale (transnazionale); in realtà prima del diritto si tratta di connotati tipici dell’attività economica che si riflettono nella sua regolamentazione la quale ne rappresenta una sovrastruttura. La na- scita del diritto commerciale viene collocata sul finire del XI secolo.
L’imprenditore, Lezione 2 (pag 16 – 28)
- L’impresa si definisce come l’attività il cui svolgimento fa assumere a un soggetto la qua- lità di imprenditore.
L’azienda si definisce come un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Art 2555
L’imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (cit art 2082, che di riflesso dà una seconda definizione di impresa). (Art. 2082: Imprenditore: È imprenditore chi esercita professional- mente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.)
Imprenditore soggetto; azienda oggetto; impresa attività. L’art 2082 indica una fattispecie per collegarle una disciplina; ma è anche vero che l’appartenenza al genere imprenditore è presupposto necessario per rientrare in una delle specie in cui il genere si articola e in relazio- ne alle quali si detta gran parte della disciplina.
Esiste il cd statuto generale dell’imprenditore, quello che si applica a qualunque imprendito- re ex art 2082 (senza distinzioni); norme relative all’azienda e ai segni distintivi, alla concor- renza e ai consorzi, regole contrattuali, tutela dei consumatori. Nel disegno originario del codi- ce civile, l’imprenditore si suddivideva in tre gruppi: il primo in base all’oggetto dell’attività (commerciale vs agricolo), il secondo in base alle dimensioni dell’attività (piccolo vs medio- grande), sul piano della natura del soggetto esercitante l’attività (pubblico vs privato; indivi- duale vs collettivo). Significative poi nella pratica ulteriori di specificazione dell’attività com- merciale, alla quale si collega l’applicazione di statuti speciali (impresa bancaria e quella edito- riale). L’imprenditore spesso non è persona fisica, ma ad esempio società. L’art 2082 oltre a dare una definizione per rifletto di impresa, limita l’applicazione di una determinata disciplina soltanto ai soggetti la cui attività economica abbia particolari caratteristiche.
- analisi dell’art 2082
← Attività di scambio o di produzione di beni o servizi: attività (serie di atti collegati tra loro per un fine unitario). Impresa: se si producono o si scambiano beni e servizi si crea una nuova ricchezza; si escludono dall’impresa le attività di godimento che consumano sen- za arrecare utilità al sistema economico. L’art 2082 non richiede che l’attività sia rivolta al mercato, ma beni e servizi prodotti devono essere oggettivamente e riconoscibilmen- te destinabili al mercato, indipendentemente dalle intenzioni del soggetto e dall’oggetti- va sorte che i beni avranno. Si discute infatti se si possa ritenere imprenditore anche
chi svolge una determinata attività di autoconsumo: la cd impresa per conto proprio, la risposta maggioritaria è negativa.
← Economicità: non riguarda il contenuto, ma le modalità attuative dell’impresa, modalità che consentono almeno la copertura dei costi coi ricavi. Normalmente le imprese sono in fatto caratterizzate dallo scopo di realizzare un avanzo di gestione (lucro oggettivo) e di ripartirlo in favore dei titolari dell’attività (lucro soggettivo) non sono di per sé rile- vanti, ne consegue che possono essere imprenditori le associazioni, le cooperative cd pure, ove ai soci sono praticate tariffe tali da non generare un utile di gestione, l’ente, le imprese pubbliche, come quelle di erogazione di pubblici servizi, ove i corrispettivi a carico del pubblico siano calcolati in modo da non eccedere quanto sufficiente per copri- re i costi. Le attività svolte istituzionalmente in perdita non sono economiche, sono in- vece incluse le imprese non profit, d.lgs 460/1997 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), il generale divieto di non distribuire gli utili e il non persegui- mento di scopo di guadagno, tanto a livello personale che di ente, non impedisce chela ONLUS, sia pur in via strumentale al raggiungimento dei loro scopi ideali, possano svol- gere un’attività corrisponde a quella ex art 2082, quando ciò accade l’ente no profit di- viene imprenditore. Il d.lgs 155/2006 istituisce e regola le imprese sociali, che sono organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’at- tività economica di produzione e di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Esse non possono distribuire utili tra i parteci- panti ma devono riversarli nello svolgimento dell’attività istituzionale o a incremento del patrimonio. Ciò che conta è la valutazione preventiva e astratta delle modalità con le quali una determinata attività è oggettivamente programmata.
← Professionalità: ovvero l’esercizio abituale, non occasionale, di un’attività che è sistemati- ca, ripetuta. Anche l’esecuzione di un unico affare può dare la qualifica di imprenditore, se l’affare è complesso e implica il coordinamento di una pluralità di azioni. Il dato es- senziale è rappresentato dalla percezione che oggettivamente viene data ai terzi dell’at- tività svolta.
← Organizzazione: requisito che distingue il lavoratore autonomo dall’imprenditore; organizzazione intesa come coordinamento di una serie complessa di fattori produttivi (collabo- ratori occasionali, appositi locali, macchinari, capitali…): basta essere a capo anche di uno solo di questi fattori per potersi considerare imprenditore. Tornando al paragone col lavoratore autonomo, c’è comunque differenza tra il contratto d’appalto e quello di pre- stazione d’opera: si parla di auto-organizzazione del lavoratore autonomo contro etero- organizzazione dell’imprenditore.
← Liceità: chi esercita un’impresa in violazione di un obbligo resta imprenditore solo per quanto concerne le responsabilità e le sanzioni: non ci si può mai avvantaggiare di un il- lecito. Impresa illegale: svolta senza autorizzazioni dalla legge, impresa immorale: atti- vità vietata in assoluto o inserita nello svolgimento si una più vasta attività criminosa.
- Le professioni intellettuali, ex art 2238, sono equiparati agli imprenditori se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, cioè quan- do tale attività è inserita in una rete complessa, di per sé qualificabile come impresa. La libera professione non è impresa: si applicano le disposizioni per l’impresa, ma le disposizioni da libe- ri professionista per quanto concerne le attività strettamente lavorative. L’art 2238 è comples- sivamente favorevole per le libere professioni (motivi politico-sociologici non sistematici, si può modificare questa disciplina: già norme comunitarie antitrust,il d.lgs 231/2002 in tema di lotta contro il ritardo dei pagamenti ha dato una definizione più lata di impresa in cui sono comprese anche le libere professioni sviluppando questa tendenza anche in Italia, sia nell’ambito della di- sciplina della concorrenza, sia con riguardo alla possibilità di svolgere tali attività con forme or- ganizzative e modalità tipiche dell’impresa. È comunque ormai pacifico che il privilegio cade e il professionista assume la qualità di imprenditore qualora la sua attività si manifesti in larga pre- valenza non attraverso contratti d’opera intellettuale ma mediante detratti in nulla diversi da quelli propri del settore
- L’imputazione dell’impresa: come si può imputare l’impresa a qualcuno, facendogli acqui- sire la qualità d imprenditore? Esiste un criterio generale, la “spendita del nome”, gli atti (con diritti e obblighi derivanti) sono imputati al soggetto in nome del quale sono stati compiuti..
Queste sono solo alcune delle 258 pagine che compongono il riassunto Diritto Commerciale di Presti, Rescigno.
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