Riassunto del manuale ” Istituzioni di Diritto Civile ” di Trabucchi
ultima edizione
Seguono alcune pagine dimostrative del riassunto diritto civile di Trabucchi.
CAPO II. IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO
SEZIONE I. IL NEGOZIO GIURIDICO IN GENERALE
I negozi giuridici sono manifestazioni di volontà rivolta a uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Il negozio giuridico è il mezzo con il quale si attua l’autonomia dei soggetti: il soggetto a seconda della propria situazione giuridica potrà contrattare, dare procura o far testamento ecc. ma fin tanto che tali facoltà restano in potenza non andranno a variare alcuna situazione. Tramite i negozi i soggetti possono modificare i rapporti giuridici.
CLASSIFICAZIONE:
- Negozi tra vivi e mortis causa: I negozi mortis causa hanno efficacia con la morte di colui che l’ha posto in essere. A tale categoria (testamenti) si contrappongono gli altri negozi tra
- Negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali: Secondo il numero delle parti che intervengono nel negozio. (negozi unilaterali: dichiarazioni di volontà provenienti da una sola parte, es. accettazione di eredità, rinuncia, procura)
- Negozi solenni e non solenni: Si distinguono i negozi per i quali è richiesta una determinata forma pena la nullità (solenni); tale forma è richiesta per la validità del negozio (se manca il negozio è nullo).
- Negozi gratuiti e onerosi: Nei primi un soggetto concede un vantaggio senza corrispettivo (donazione) nel secondo c’è un corrispettivo (compravendita).
- Negozi di amministrazione e disposizione:
- Atti di ordinaria amministrazione: si conserva il patrimonio limitandosi a trarne i
- Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione: implicano un mutamento che incide sull’essenza economica del patrimonio attraverso vendite, donazioni, transazioni, ecc…(v. art. 374).
- Atti di disposizione: atti di notevole importanza (art. 375) sottoposti a uno speciale e più rigoroso regime (es. vendita di beni immobili, divisioni, transazioni, concordati, costituzione di garanzie reali…).
ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO:
- Elementi essenziali :
- Comuni per tutti i negozi: uno o più soggetti, la volontà, forma di manifestazione della volontà, causa.
Richiesti solo per taluni: l’oggetto (dato dalla cosa + prezzo) per i negozi patrimoniali, il rischio per l’assicurazione, la scadenza per la cambiale.
- Elementi naturali: sono degli effetti giuridici che derivano dal negozio considerato (es. la garanzia per vizi della cosa nella compravendita, il compenso nel mutuo o nel mandato).Sono stabiliti dalla legge per i singoli tipi di negozi, non dalle parti, le quali, invece, nei limiti consentiti possono escluderli.
- Elementi accidentali: sono elementi apposti dalle parti sotto forma di clausole, che incidono sulla disciplina legale senza intaccare il particolare tipo di negozio. Tra queste varie clausole negoziali che, IN CONCRETO; esistono solo se espressamente volute, talune hanno una particolare incidenza, trovandosi ripetute in corrispondenza a situazioni ricorrenti; esse sono la CONDIZIONE, il TERMINE, il MODUS.
ELEMENTI ESSENZIALI.
- A) IL SOGGETTO
Il negozio è posto in essere da una o più volontà. Ci deve essere un autore dell’atto volitivo fornito della capacità di agire. Il negozio produce le sue conseguenze rispetto ad almeno un altro soggetto: ci sarà pertanto un titolare dell’interesse in questione, dotato della capacità di diritto (parte in senso sostanziale).
La parte (o centro d’interessi) può essere semplice o complessa (composta da una o più persone).
- La rappresentanza –
La legge concede a terze persone la legittimazione ad agire nell’interesse del soggetto che è titolare del rapporto giuridico: la rappresentanza.
Nella rappresentanza la volontà di un soggetto interviene per il compimento di negozi giuridici valevoli per altri. Non tutti i negozi possono essere compiuti per rappresentanza: non è ammessa per gli atti personalissimi ( testamento)
° Rappresentanza diretta: Il rappresentante ha il potere di agire in nome e per conto del rappresentato (o dominus), rimane estraneo alle conseguenze dell’atto compiuto e collabora alla formazione della volontà del dominus (a differenza del messo o portavoce che trasmette solo la volontà).
- Rappresentanza indiretta: Il rappresentante agisce per conto, ma non in nome del Dunque ricadono nella sfera giuridica del rappresentante le conseguenze dell’atto compiuto e rimane responsabile nei confronti dei terzi.
Il potere di rappresentanza trova la sua fonte nella legge (es. rappresentanza legale degli incapaci d’agire) o nella volontà del dominus che si esplica con il negozio della procura.
N.B. Rappresentanza = potere conferito ad un soggetto di compiere atti produttivi di effetti in capo ad un altro soggetto. Si manifesta anche nei rapporti tra il rappresentante e i terzi con i quali si viene a contrattare ed essa, secondo la Cassazione (8249/97) non deve essere necessariamente espressa, potendo anche risultare indirettamente, purchè in modo CERTO ed UNIVOCO, dalle circostanze del caso concreto o dalla struttura dell’atto.
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Differisce dalla rappresentanza indiretta, la quale non si manifesta ai terzi e quindi non è rappresentanza; ha rilevanza solo tra il dominus e chi agisce per lui, giacchè quest’ultimo agisce per conto – cioè nell’interesse – ma non in nome del primo, che rimane in disparte.
La conseguenza è questa: colui che soltanto indirettamente agisce nell’interesse altrui acquista diritto o assume obbligazioni che ricadono entro la propria sfera giuridica , con l’obbligo personale di trasmettere al dominus il risultato del suo agire, mentre egli rimane responsabile di fronte agli altri. Si viene pertanto a costituire un fenomeno di interposizione di persona : interposizione reale.
Il potere di rappresentanza può trovare la sua fonte nella legge o nella volontà del dominus, per mezzo di un negozio giuridico che è la procura.
La procura –
La procura attribuisce un potere al rappresentante; questi, infatti, agendo in nome e per conto del rappresentato, lo può impegnare nei confronti di altri soggetti. Pertanto il potere di rappresentanza ha significato principalmente verso i terzi e solo di riflesso verso il rappresentato.
La procura è, quindi, un atto unilaterale rivolto ai terzi – ma non necessariamente in forma recettizia – costitutivo di poteri: talora essa è compresa in altri negozi, come il mandato, talora sta a sé, ma in ogni caso si distingue dal negozio nel quale può essere compresa. Il mandato può contenere o meno una procura, ma si tratta comunque di negozi diversi, tanto sotto il profilo strutturale , quanto sul piano degli effetti.
Il mandato è un contratto, cioè un atto bilaterale, dal quale deriva un obbligo per il mandatario di compiere uno o più atti giuridici per curare l’affare che egli si è assunto.
Non è sempre necessario che la procura risulti da un documento, ma in ogni caso la procura conferita per compiere un atto formale deve avere la forma richiesta per l’atto che il rappresentante ha il potere di compiere (art. 1392). Es. per la compravendita di beni immobili sarà necessaria la procura scritta (peraltro, per ottenere la trascrizione sarà altresì necessario l’atto pubblico, oppure l’autenticazione della scrittura), per l’atto di fondazione la procura per atto pubblico ecc…
La modificazione o la revoca dei poteri deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; altrimenti non saranno opponibili ai terzi se non si prova che questi effettivamente le conoscevano (art. 1396)…
Queste sono alcune delle 183 pagine che compongono il riassunto Diritto Civile di Trabucchi.
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